Tariffe e pagamenti

 

Avviso importante: nella G.U. 24.6.2014 sono stati pubblicati ULTERIORI aumenti del Contributo Unificato, la tassa che deve pagare allo Stato chi chiede giustizia.

 

(vedi in calce l'elenco dei "tipi" di tariffe applicabili) e qui le Modalità di pagamento

 

Il  cosiddetto decreto "liberalizzazioni" ( DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ha abolito le tariffe forensi come quelle delle altre professioni.

 

Le tariffe avevano alcuni difetti, ma tutto sommato riuscivano a descrivere e retribuire in maniera equa il lavoro svolto, valutandolo anche a posteriori. E, dal 2006, erano derogabili nei minimi.

 

Oggi è in vigore un sistema diverso, definito di "parametri", che in modo assai più snello (poche voci che riuniscono in sé molte delle attività precedentemente indicate una per una), ma un po' più approssimativo, prevede i "compensi". Esso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai primi di aprile 2014, ed è in vigore dallo stesso mese per tutte le attività che si esauriscono: è il DM 10.3.2014 n. 55. Sono indicati i criteri per la determinazione dei compensi, e si stabilisce che, oltre ad essi ed al rimborso di anticipazioni e spese effettivamente sostenuti per l'incarico, all'avvocato spetta una somma per il rimborso delle spese forfetarie, di regola pari al 15% dei compensi

 

Esso stabilisce che i compensi, di regola, vanno pattuiti per iscritto ma, in difetto, si applicano i criteri generali e le tabelle in esso indicate.

 

Si stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.  (si vedano esempi di tariffazione)

 

 

Per alcune procedure (tra gli esempi più frequenti: decreti ingiuntivi, procedimenti per convalida di sfratto, intimazioni di pagamento stragiudiziali e insinuazioni al passivo) è abbastanza facile prevedere l'attività necessaria e quindi concordare una tariffa "flat" ovvero fissa e predeterminata, senza sorprese, per altre attività, specialmente contenziose, è sinceramente difficile prevedere che cosa accadrà. E ciò per il semplice motivo che ciò non dipende solo da Voi e dal Vostro avvocato, ma anche dalle eccezioni, domande istanze che faranno le controparti, e le decisioni che prenderà il giudice, che può in determinati casi prendere iniziative, anche costose (come la nomina di un perito) non ritenute necessarie dalle parti in causa. E' più facile semmai, pattuire una struttura a blocchi (come fa del resto il DM) o di altra struttura.

 

 

Siamo a disposizione per discuterne, e procedere solo dopo trovato l'accordo. La massima trasparenza dei costi per il cliente è anche nel nostro interesse.

 

Le tariffe vanno sempre gravate di oneri previdenziali obbligatoriamente a carico del cliente (4% al momento: somma a sua volta imponibile IVA) e di IVA (22% al momento) nella percentuale stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del pagamento e relativa fatturazione.

 

 

 

 

AVVERTENZE GENERALI SULLE TARIFFE PER ATTIVITA' GIUDIZIALI: la tariffa pattuita, salvo diverse esplicite deroghe, riguarda appunto solo il compenso che chiediamo per fare il lavoro preventivato e solo la fase processuale indicata, ma non è onnicomprensiva degli altri oneri e delle altre spese che il Cliente può trovarsi a dover pagare quale parte di un processo

 

Infatti, a titolo di esempio:

  • In caso di esito negativo del giudizio, il cliente infatti può essere condannato dal giudice a rimborsare in tutto o in parte le spese legali degli avversari in misura ad non prevedibile all'inizio della causa; il cliente può essere inoltre condannato anche ad una sanzione pecuniaria o al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
  • Il giudizio potrebbe non esaurirsi in un solo grado, se ad esempio controparte presenta impugnazione, ed è impossibile prevedere il numero di gradi in cui potrà snodarsi dipendendo questo dall'andamento concreto del processo stesso
  • Già all'interno del primo grado di giudizio potrebbe essere necessario svolgere lavori originariamente non preventivabili o prevedibili per effetto delle attività delle parti chiamate in causa, come ad es in caso di domanda riconvenzionale, eccezione di incompetenza, presentazione di un cautelare in corso di causa, previsione di una prova delegata ad un altro tribunale, necessità di istruttoria testimoniale non prevista o più gravosa del previsto, la comparsa di ulteriori aprti nel giudizio per effetto di chiamata in causa su richiesta della controparte o per ordine del giudice o per intervento volontario, e cosi via;
  • L'accordo non comprende le spese del Consulente (CTU) che dovesse essere nominato dal giudice nel corso del procedimento e che dovessero essere poste a carico del cliente, provvisoriamente all'atto del conferimento dell'incarico e/o definitivamente con la sentenza;
  • ancorché sia quasi sempre teoricamente previsto che, in caso di vittoria del cliente il Giudice condanni la controparte a rimborsare le spese del processo, può accadere che il Giudice si avvalga della facoltà di compensare le spese di giudizio(in parole povere, di NON condannare la controparte al pagamento delle spese anche se vi dà ragione) oppure che, pur liquidando le spese, le liquidi in misura insufficiente ed inferiore a quelle effettivamente sostenute, che restano in ogni caso dovute;
  • Quasi ogni domanda rivolta al Giudice è gravata di una TASSA (detta contributo unificato) che l'istante dovrà previamente versare. Inoltre, le sentenze, i provvedimenti di assegnazione in sede esecutiva, i decreti ingiuntivi sono gravati dallo Stato di imposta di registro, che può essere fissa o proporzionale al valore del provvedimento. Ancorché si abbia spesso diritto a farla pagare a controparte (se questa è condannata a pagare le spese) nei confronti dello stato rispondono in solido tutte le parti. E' quindi possibile che anche la parte vittoriosa sia costretta a pagarla, col rischio dell'insolvenza della parte che sarebbe effettivamente tenuta.

    Contributo integrativo per la previdenza forense, obbligatoriamente a carico del cliente (oggi 4%) ed IVA (oggi al 22%), se non espressamente ricomprese, devono intendersi a parte, con l'avvertenza che sono dovuti nella percentuale in vigore al momento del singolo pagamento, e non dell'accordo.

    Di seguito, elencati e dettagliati alcuni tipi di accordi possibili:

    Modalità di pagamento

    Tariffe "flat" o forfettarie (con esempi concreti) 

    Schema di tariffa flat per separazione o divorzio consensuale

    Tariffe a %

    Tariffe "a blocchi"

    Tariffe orarie

    Patrocinio a spese dello stato

    Tariffazione a "parametri ministeriali"