LA SEPARAZIONE CONIUGALE

Pagina a cura degli avvocati Anna e Luisa Tregnaghi - Maggio 2016

Non sempre la vita matrimoniale prosegue come ci aspetterebbe il giorno in cui ci si giura amore eterno e sempre più coppie arrivano, nel tempo, a non desiderare più di proseguire nel progetto di vita in comune.

Ecco alcune delle domande che i coniugi che hanno deciso di “separarsi” rivolgono più spesso all'avvocato.

cos'è la separazione legale?

La separazione legale si distingue in separazione consensuale e separazione giudiziale.

La Separazione Consensuale

La separazione consensuale presuppone l'accordo dei coniugi sulle condizioni da porre a base della stessa e produce effetto con l'omologazione del Giudice.

I coniugi devono essere d'accordo, in particolare, su alcuni punti: sul vivere separati, sul mantenimento, l'affidamento e l'educazione di eventuali figli minori, sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sull'eventuale previsione di un assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altra, sull'assegnazione della casa coniugale.

La separazione consensuale ha inizio con ricorso che viene presentato da entrambi i coniugi.

Non è indispensabile che i coniugi siano assistiti da due avvocati, potendo il ricorso essere presentato da un solo avvocato che rappresenterà entrambi.

Una volta depositato il ricorso nella cancelleria del Tribunale competente viene fissata l'udienza di comparizione dei coniugi. All'ora ed al giorno indicato i coniugi si presentano davanti al Giudice designato e firmano davanti a lui il verbale di separazione consensuale, confermando cosi la volontà di separarsi e le condizioni della separazione.

Se le condizioni decise dai coniugi sono legittime e soprattutto rispettose dell'interesse dei figli il Tribunale in camera di consiglio omologa con decreto la separazione.

Quanto costa? Difficile dirlo a priori, ma se i coniugi hanno già raggiunto un accordo si può anche ipotizzare una tariffa "flat" (omnicomprensiva) secondo lo schema riportato qui

La Separazione Giudiziale

Se i coniugi non riescono a raggiungere l'accordo sui punti salienti della separazione l'unica via percorribile resta la separazione giudiziale.

In questo caso è necessario che i coniugi si facciano assistere ciascuno da un proprio avvocato.

La separazione giudiziale, più lunga e più onerosa rispetto alla consensuale, inizia con ricorso presentato da uno dei due coniugi al tribunale competente.

Nel ricorso vengo indicati i motivi della separazione e le richieste avanzate dal ricorrente (mantenimento e affido dei figli, la previsione eventuale di un assegno di mantenimento, l'eventuale richiesta di addebito della separazione e cosi via).

La separazione giudiziale si compone di due fasi: la fase innanzi il Presidente del Tribunale e la fase contenziosa.

Il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé per tentare la conciliazione dei coniugi. All'udienza i coniugi vengono sentiti prima separatamente e poi congiuntamente. Il coniuge che ha presentato il ricorso deve necessariamente comparire personalmente con l'assistenza del proprio difensore. In caso di mancata comparizione del ricorrente infatti la domanda non ha effetto.

Se la conciliazione non riesce il Presidente prende i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi e nomina il Giudice istruttore per la fase contenziosa, che segue le regole del rito ordinario.

La separazione giudiziale si conclude con la sentenza.


Torna all'indice delle F.A.Q.