La mediazione
Il D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 ha introdotto la "MEDIAZIONE" nella cause civili non riguardanti diritti indisponibili. Tale testo fu dichiarato costituzionalmente illegittimo per motivi "tecnici" nell'ottobre del 2012
La "nuova" mediazione obbligatoria è il vigore dal 20.9.2013 per effetto del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) che ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Tra le novità del nuovo testo:
- È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda
- La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione
- Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti
- Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo (salvo rimborso spese)
- Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria
- Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione
- La durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi
- Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale
- Gli avvocati assistono obbligatoriamente le parti durante l’intera procedura di mediazione
- Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione
La mediazione può avere dei vantaggi e degli svantaggi.
Tra gli svantaggi (particolarmente evidenti nel caso di mancata conciliazione tra le parti), ci sono:
1) I costi: oggi ridotti rispetto alla prima versione (specie nel caso di mancato accordo già nell'incontro preliminare)
2) I tempi, che si sommano a quelli già lunghi della causa, se questa non si riesce ad evitare
Se non si concilia, ovviamente, sono costi e tempi sprecati.
Tra i vantaggi (particolarmente evidenti nel caso di conciliazione) si possono annoverare:
1) la chance di evitare una causa lunga e costosa, chiudendo la controversia in pochi mesi;
2) la conciliazione è suscettibile di diventare esecutiva, direttamente o previo decreto del Presidente del Tribunale a richiesta della parte che ne abbia interesse
3) ci sono agevolazioni fiscali