Video tutorial
PCT e dintorni: come si mettono i link ipertestuali negli atti da
depositare nel PCT?
Pagina a cura dell'Avv. Francesco Tregnaghi - Aprile 2018 rev.
Febbraio 2026
Si ricorda che dal
DM 8 marzo 2018, n.37. Regolamento recante modifiche al decreto 10
marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247 "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del
30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei
documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto"
Attenzione: i "link ipertestuali" in un atto del PCT possono, in
pratica, essere di due tipi:
1) Il link ad un documento PDF allegato:
il link
(evidenziato spesso ma non necessariamente col blu sottolineato)
funziona né più né meno come un qualsiasi link della presente pagina
web. Ci vado sopra, clicco (in certi contesti serve CTRL+clic
sinistro) ed il documento PDF si aprirà. E' da notare che,
nonostante il link venga composto come "assoluto" (ovvero rinvia al
doc in una posizione fissa del computer di chi lo redige, posizione
non certo accessibile al magistrato!)
esso sarà visibile al magistrato all'unica condizione che il
documento "viaggi" nella stessa busta dell'atto principale che vi fa
riferimento. Non è possibile (si spera lo divenga
presto) linkare (ad
esempio in conclusionale) i documenti depositati telematicamente in
precedenza.
1a) La previsione normativa dei link ipertestuali
Nel
D.M. Giustizia n. 110 del 7 agosto 2023 i collegamenti
ipertestuali non sono considerati un elemento meramente facoltativo
o ornamentale, ma uno strumento strutturale della redazione degli
atti digitali, funzionale alla chiarezza, alla sinteticità e alla
navigabilità del testo. In particolare, il decreto valorizza l’uso
dei collegamenti interni per richiamare parti dell’atto, documenti e
allegati, in coerenza con il modello di atto informatico organizzato
e facilmente consultabile. La loro
assenza, soprattutto in atti complessi o voluminosi, può
incidere negativamente sul rispetto dei criteri di chiarezza e
organizzazione richiesti dalla normativa e, nei casi più gravi,
può tradursi in rilievi da parte del
giudice, richieste di riformulazione o valutazioni negative ai fini
della liquidazione delle spese. I collegamenti, tuttavia, non
sostituiscono mai l’onere di deposito formale degli allegati, che
resta imprescindibile ai fini della ritualità e del valore
probatorio.
Ecco un video tutorial che spiega come fare
con MS Word
E con OpenOffice/Libreoffice:
:
2) Il link, contenuto per lo più in un indice sommario, che
rimanda alla parte di documento in cui l'argomento è trattato.
Per intendersi, come nella conclusionale che potete
scaricare qui. (si consiglia di salvarlo localmente e aprirlo
con Adobe Acrobat Reader DC, altrimenti nel solo browser si perde la
visione dei "segnalibri")
Anche qui (e sempre per utenti MS Word) un video tutorial su come
fare:
Ed idem, ed anzi meglio (con numerazione automatica dei capitoli)
per OpenOffice:
2a) Nel DM 110/2023 si può ritrovare il principio che sommario ben
ordinato equivale a sinteticità e chiarezza?
Nel
D.M. 7 agosto 2023 n. 110 il
principio è chiaramente ricavabile,
anche se non formulato con
l’equazione letterale “sommario ben
ordinato = sinteticità e chiarezza”.
Il decreto impone che gli atti siano
redatti nel rispetto dei criteri di
chiarezza, sinteticità e specificità,
e valorizza espressamente
l’organizzazione strutturata del
testo mediante:
–
suddivisione in paragrafi
– titoli e sottotitoli
– numerazione
– indice o sommario navigabile
– collegamenti interni
Il senso sistematico della
disciplina è che un atto ben
strutturato, con sommario ordinato e
collegamenti funzionali, realizza
concretamente i requisiti di
chiarezza e sinteticità richiesti
dalla norma.
In altre parole, il sommario non è
un elemento meramente formale: è uno
strumento organizzativo che
contribuisce a rendere l’atto
intellegibile e consultabile in modo
rapido, soprattutto nel contesto del
processo telematico.
Quindi sì, il principio è coerente
con il D.M. ed è argomentabile sul
piano interpretativo, anche se non è
espresso in formula identica.