Video tutorial PCT e dintorni: come si mettono i link ipertestuali negli atti da depositare nel PCT?

Pagina a cura dell'Avv. Francesco Tregnaghi - Aprile 2018 rev. Febbraio 2026

Si ricorda che dal DM 8 marzo 2018, n.37. Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto"

Attenzione: i "link ipertestuali" in un atto del PCT possono, in pratica, essere di due tipi:

1) Il link ad un documento PDF allegato:

 il link (evidenziato spesso ma non necessariamente col blu sottolineato) funziona né più né meno come un qualsiasi link della presente pagina web. Ci vado sopra, clicco (in certi contesti serve CTRL+clic sinistro) ed il documento PDF si aprirà. E' da notare che, nonostante il link venga composto come "assoluto" (ovvero rinvia al doc in una posizione fissa del computer di chi lo redige, posizione non certo accessibile al magistrato!) esso sarà visibile al magistrato all'unica condizione che il documento "viaggi" nella stessa busta dell'atto principale che vi fa riferimento. Non è possibile (si spera lo divenga presto) linkare (ad esempio in conclusionale) i documenti depositati telematicamente in precedenza.

 

1a) La previsione normativa dei link ipertestuali

Nel D.M. Giustizia n. 110 del 7 agosto 2023 i collegamenti ipertestuali non sono considerati un elemento meramente facoltativo o ornamentale, ma uno strumento strutturale della redazione degli atti digitali, funzionale alla chiarezza, alla sinteticità e alla navigabilità del testo. In particolare, il decreto valorizza l’uso dei collegamenti interni per richiamare parti dell’atto, documenti e allegati, in coerenza con il modello di atto informatico organizzato e facilmente consultabile. La loro assenza, soprattutto in atti complessi o voluminosi, può incidere negativamente sul rispetto dei criteri di chiarezza e organizzazione richiesti dalla normativa e, nei casi più gravi, può tradursi in rilievi da parte del giudice, richieste di riformulazione o valutazioni negative ai fini della liquidazione delle spese. I collegamenti, tuttavia, non sostituiscono mai l’onere di deposito formale degli allegati, che resta imprescindibile ai fini della ritualità e del valore probatorio.

 

Ecco un video tutorial che spiega come fare con MS Word

E con OpenOffice/Libreoffice:

:

 

2) Il link, contenuto per lo più in un indice sommario, che rimanda alla parte di documento in cui l'argomento è trattato.

 Per intendersi, come nella conclusionale che potete scaricare qui. (si consiglia di salvarlo localmente e aprirlo con Adobe Acrobat Reader DC, altrimenti nel solo browser si perde la visione dei "segnalibri")

Anche qui (e sempre per utenti MS Word) un video tutorial su come fare:



Ed idem, ed anzi meglio (con numerazione automatica dei capitoli) per OpenOffice:

 

2a) Nel DM 110/2023 si può ritrovare il principio che sommario ben ordinato equivale a sinteticità e chiarezza?

 

Nel D.M. 7 agosto 2023 n. 110 il principio è chiaramente ricavabile, anche se non formulato con l’equazione letterale “sommario ben ordinato = sinteticità e chiarezza”.

Il decreto impone che gli atti siano redatti nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità, e valorizza espressamente l’organizzazione strutturata del testo mediante:

– suddivisione in paragrafi
– titoli e sottotitoli
– numerazione
– indice o sommario navigabile
– collegamenti interni

Il senso sistematico della disciplina è che un atto ben strutturato, con sommario ordinato e collegamenti funzionali, realizza concretamente i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dalla norma.

In altre parole, il sommario non è un elemento meramente formale: è uno strumento organizzativo che contribuisce a rendere l’atto intellegibile e consultabile in modo rapido, soprattutto nel contesto del processo telematico.

Quindi sì, il principio è coerente con il D.M. ed è argomentabile sul piano interpretativo, anche se non è espresso in formula identica.

 

 

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