Nota importante. Al contrario del notaio, l'avvocato non ha alcun potere generale di autentica/certificazione. I poteri dell'avvocato in tal senso hanno una duplice limitazione:
1) valgono solo per quei determinati atti/certificazioni espressamente previsti dalla legge;
2) valgono quasi sempre solo in quanto "difensore di", ovvero per gli atti relativi a procedimenti in cui si è difensori di una delle parti.
Ulteriore avvertenza: i riferimenti normativi possono anche omettersi, ma mantenerli aiuta a capire bene la valenza dell'atto.
N.B.: i "duplicati" informatici degli atti contenuti nel fascicolo telematico del PCT, anche se non firmati da giudice o cancelliere, non richiedono mai autentica (art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012).
(approfondimento)
1) Autentica della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (cartaceo) che si va a notificare (art. 3-bis, comma 2, L. 53/1994)
La normativa prevede che l’attestazione (per ogni file da autenticare) sia:
inserita nella relazione di notificazione (documento informatico PDF-testo);
con una sintetica descrizione del documento;
con il nome del file attribuito alla scansione.
È esclusa la necessità dell'hash del file notificato.
2) Autentica della stampata cartacea della avvenuta notifica (ricevute, files, etc.) (art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994)
Attenzione: il potere esiste solo "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato". Oggi, in Tribunali e Corti d'Appello, normalmente si deposita telematicamente: quindi il caso è residuale (resta per esecuzioni, trascrizioni, GdP e Cassazione).
3) Autentica degli atti presenti nel fascicolo telematico (o trasmessi in allegato alle comunicazioni via PEC della Cancelleria)
a) Su copia stampata
In calce, con opportuni timbri di congiunzione:
b1) Su copia informatica, prima modalità
Se vogliamo seguire il “modo 1” (scrittura all'interno del file):
b2) Su copia informatica, seconda modalità
Se l'atto è destinato a deposito, predisporre un file separato (PDF-testo, firmato) che contenga per ciascun atto: descrizione + nome file.
4) Autentica dei titoli per l'iscrizione a ruolo delle esecuzioni
Da inserire nei 3 file ex art. 16-undecies, comma 2, D.L. 179/2012 alternativamente: a) scrivendo direttamente sul PDF; b) scansionando la formula in coda.
5) Conformità di scansione di atti cartacei ai fini del deposito telematico
Da usarsi per atti di parte o del giudice da depositare nel fascicolo telematico.
6) Conformità della copia scansionata della procura cartacea
Si forma la procura cartacea su foglio separato, si autentica a penna (autografia) e poi si appone firma digitale (conformità della copia informatica all'originale), senza necessità di formula.