Una chiara e netta decisione del 2018 della Corte Costituzionale fornisce un interessante punto di ragionamento (assolutamente non sospetto di "tifoseria" dell'era Covid) sull'obbligo vaccinale


La sentenza è quella della Corte Costituzionale, 18/01/2018, n. 5 resa in materia di obbligo vaccinale per i minori e sanzioni e restrizioni ai non adempienti ed è così massimata (le evidenziazioni in grassetto  sono nostre):

"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale — promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost. — degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento.

I valori costituzionali coinvolti sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore. Il loro contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l'effettività. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore. Nel valutare l'intensità di tale cambiamento — per cui ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio — occorre considerare che nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici; e che nel nuovo assetto normativo il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto e sulla persuasione. Nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata, anche attraverso il sistema di monitoraggio periodico, previsto in sede di conversione, che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà, o analoghi meccanismi di allentamento del grado di coazione. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 282 del 2002 e n. 268 del 2017; ordinanza n. 262 del 2004). La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017 e n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).


Chi volesse una lettura più approfondita troverà l'intera sentenza qui


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