La mediazione

Il D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 ha introdotto la "MEDIAZIONE" nella cause civili non riguardanti diritti indisponibili. Tale testo fu dichiarato costituzionalmente illegittimo per motivi "tecnici" nell'ottobre del 2012

 

La "nuova" mediazione obbligatoria è il vigore dal 20.9.2013 per effetto del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) che ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010:

 

 

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

 

Tra le novità del nuovo testo:

 

  • È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda
  • La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione 
  • Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti 
  • Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo (salvo rimborso spese)
  • Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria
  • Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione
  • La durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi
  • Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale
  • Gli avvocati assistono obbligatoriamente le parti durante l’intera procedura di mediazione
  • Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione

 

 

 

 

La mediazione può avere dei vantaggi e degli svantaggi.

Tra gli svantaggi (particolarmente evidenti nel caso di mancata conciliazione tra le parti), ci sono:

1) I costi: oggi ridotti rispetto alla prima versione (specie nel caso di mancato accordo già nell'incontro preliminare)

2) I tempi, che si sommano a quelli già lunghi della causa, se questa non si riesce ad evitare

 

Se non si concilia, ovviamente, sono costi e tempi sprecati.

 

Tra i vantaggi (particolarmente evidenti nel caso di conciliazione) si possono annoverare:

1) la chance di evitare una causa lunga e costosa, chiudendo la controversia in pochi mesi;

2) la conciliazione è suscettibile di diventare esecutiva, direttamente o previo decreto del Presidente del Tribunale a richiesta della parte che ne abbia interesse

3) ci sono agevolazioni fiscali