POSSO TRASCRIVERE UNA CITAZIONE NOTIFICATA A MEZZO PEC CON LA COPIA DELLA STESSA DA ME AUTENTICATA?

mi si chiede spesso, da parte di Colleghi in sede di discussioni sulla notifica a mezzo PEC, se si possa trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. (oggi incardinata nell'Agenza delle Entrate) la nostra citazione notificata a mezzo PEC, previa stampa dell'atto, relata e ricevute e nostra autentica.

Il dubbio sorge perché nella notifica in proprio tradizionale o "cartacea" questo non era possibile e si riteneva che si dovesse prima iscrivere a ruolo, e poi chiedere copia autentica della citazione al Cancelliere, con perdita di tempo e di denaro laddove spesso vi è urgenza

La risposta affermativa invece comporterebbe vantaggi evidenti: non solo risparmio il costo della copia ma anche, se posso notificare la citazione che richiede trascrizione a mezzo PEC, predisposta la nota di trascrizione e pagato l'F23 colle relative tasse ed imposte di trascrizione, potrei benissimo notificare alle 8:30 del mattino e trascrivere alle 9:30, con evidente tutela dei diritti che il teoria il convenuto potrebbe invece compromettere aliando il bene  se, dopo il preavviso ricevuto con la notifica della citazione, ne avesse il tempo (a volte per ottenere la certificazione dell'UG occorrono settimane: per attendere le cartoline di ritorno, prima, e per attendere che l'Ufficio evada la pratica, poi).

Ebbene, la risposta deve essere affermativa. Si può trascrivere la domanda con la copia cartacea da noi autenticata della notifica fatta a mezzo PEC dell'atto di citazione.

La legge 53 del 1994, come emendata con l'introduzione delle notifiche in proprio a mezzo PEC, è chiara.

Da una parte vi è l'art 6:

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

e dall'altra parte c'è  il comma 1 bis dell'art 9, che il 6 richiama:

Art 9

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Dunque, non solo non vi è nulla che limiti il potere dell'avvocato notificatore in proprio ad autenticare ai soli fini dell'iscrizione a ruolo (o, secondo i casi, dell'esecuzione, etc) ma anzi è scritto nella legge l'esatto opposto: "ad ogni effetto"

Il pretendere che valga di più la copia autentica fatta dal Cancelliere della nostra copia autentica compilata in detti termini non solo è un assurdo logico, ma esplicitamente contra legem. Il rifiuto di riceverla in quanto tale sarebbe pertanto vera e propria omissione.

Accertato il diritto, resta però da instaurare la prassi. Infatti, gli addetti alla Conservatoria non erano abituati a ricevere atti autenticati dal solo avvocato. E la burocrazia, si sa, non ama i cambiamenti.

Posso però riferire che, dopo varie discussioni con gli addetti allo sportello (sulle negative) il Conservatore di Verona dr. Reitano (a cui va il mio plauso e stima) ebbe a rispondere lo scorso 9.4.2014 al Collega che aveva chiesto il mio parere come segue:

"Egregio Avvocato, Le confermo la trascrivibilità della domanda contenuta nell’atto di citazione sulla base della notifica in proprio a mezzo pec effettuata dal legale, il quale attesterà anche la conformità all’originale dell’atto trascrivendo. Risultando tutti i presupposti richiesti dalla normativa – e chiarito che non sarà necessaria la previa iscrizione a ruolo al solo ed esclusivo fine di farsi rilasciare l’attestazione de qua -, si procederà alla trascrizione senza riserva alcuna

Cordiali saluti

Il Conservatore"

Pur non avendo avuto occasione di trascrivere personalmente (nemmeno il Collega che aveva il "casus belli" potè... per il banale ma fatale problema di non essere riuscito a notificare a mezzo PEC essendo incappato in casella non rinnovata) posso pertanto confermare che anche il Conservatore di Verona è del mio parere.

Del resto, la legge è chiara. Basta farci l'abitudine.

Aprile 2014

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