PCT e dintorni: ma, nella notifica a mezzo PEC o nei depositi,  devo autenticare anche i duplicati informatici?

Pagina a cura dell'Avv. Francesco Tregnaghi - Aprile 2016

Cerchiamo prima di capire cosa sono:

Il C.A.D. (DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82  - Codice dell'amministrazione digitale), all'art 1, pone fra le altre le seguenti definizioni: 

  • i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; (trascrizione manuale, O.C.R.)

  • i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (scansione)

  • i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; (i file con coccardine e dati blu, rispetto all'originale);

  • i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; (un originale a tutti gli effetti)

Le ultime due riguardano documenti di origine digitali, dei quali si può estrarre COPIA o DUPLICATO.

Il valore delle due forme  ce lo fornisce, sempre il CAD, all'art 23 bis

Art. 23-bis

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.

E dunque il duplicato vale come il file di cui è  - appunto- "duplicazione" di per sé, la copia solo in quanto autenticata da P.U. (anche dal difensore, quindi, quando autorizzato) oppure non contestata

 

Ma come si distingue la semplice COPIA da il DUPLICATO di un file ?

A parte ricordarsi se dalla Consolle o altro PDA li abbiamo scaricati con una modalità o l'altra, l'unico modo sicuro al 100% sarebbe avere tanto il file "originale", quanto quello che si vuol decidere essere duplicato, e fare un confronto "byte per byte" (tranquilli, ci sono programmi o pagine web che lo fanno in un secondo, non serve che vi confrontate sequenze di migliaia di byte.) Anche sottoporre entrambi i file che si vogliono confrontare all medesimo algoritmo di hash, ricavando l'impronta ci permette questa verifica.

Se vi è piena identità fra le due "impronre" (per inciso, quella che si ha quando con funzione copia/incolla si "copia" un file) allora il file "copia" è, giuridicamente parlando, un duplicato.

Ha lo stesso valore e non potrebbe essere altrimenti: non c'è modo di distinguere tra i due!

Ma ci sono anche altri modi empirici:

1) se il file contenuto nel fascicolo informatico era firmato digitalmente, conserverà la firma digitale anche quando scaricato. Tanto basta a sapere se è alterato o meno. Firma digitale valida senza avvisi significa necessariamente che il file che ci ritroviamo nel nostro PC o che ci è stato notificato / depositato è un DUPLICATO. In termini volgari, è a tutti gli effetti  "l'originale" (termine che non ha in informatica lo stesso senso che ha per documenti materiali)

Attenzione, però. Non è che il file non sia duplicato e non valga come tale sol perché non sia firmato digitalmente.

Esistono e valgono come duplicati nei fascicoli telematici anche scansioni di provvedimenti cartacei firmati a penna che, ex lege, equivalgono all'originale (concordo con l'articolo di Francesco Minazzi pubblicato su Altalex)

2) se il file ha le famigerate "coccardine" o "numeri blu", allora è senz'altro una copia. Entrambe derivano da manipolazioni automatiche fatte dal sistema quando, appunto, gli chiediamo una copia. Ma non esistono sul file contenuto nei server del Ministero. Ergo, in quanto manipolato, il file non può che essere COPIA e mai duplicato

3) se il file è stampato...ma caspita, è comunque una copia! Un duplicato di documento informatico può solo essere un altro documento informatico! La carta è altra cosa: copia e necessariamente copia! Anche se stampata di quello che era un duplicato.

 

E dunque, l'avrete già capito, la risposta al quesito iniziale è no. I duplicati informatici non vanno autenticati.

Al più, se avete delle ansie riguardo ai duplicati non sottoscritti (Leggi alla mano, infondate, ma il timore di incappare in un Giudice che ancora non mastica bene questi concetti è purtroppo non infondato) scaricateli come copie, ed autenticateli. Lavorerete di più ma evitate le eccezioni che, per quanto infondate, possono attecchire nel terreno poco fertilizzato.

P.S.  Le mie formule di autentica si trovano qui.

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